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Registrazioni e comunicazioni all'Agenzia delle Entrate

Una volta redatti i documenti, è necessario che il legale rappresentante dell'associazione,ovvero il presidente, si rechi alla sede dell'Agenzia delle Entrate per richiedere il rilascio del codice fiscale associativo.

Successivamente si può procedere alla registrazione di statuto e atto, sempre presso l'Agenzia delle Entrate, operazione che prevede il pagamento di 200 euro della tassa di registro.

Per procedere alla registrazione è necessario dotarsi delle marche da bollo, che vanno acquistate in data precedente a quella che compare sull'atto costitutivo, ovvero la data di costituzione dell'associazione.

Una volta terminata la procedura di registrazione e ottenuta una copia di atto costitutivo e statuto vidimata dall'Agenzia delle Entrate, l'associazione è ufficialmente costituita.

Entro 60 giorni dalla data di costituzione è obbligatorio scaricare, compilare e inviare per via telematica (ricorrendo a un commercialista, un CAF o scaricando in autonomia i software necessari, disponibili sul sito dell'Agenzia) il Modello Enti Associativi (EAS), con il quale le associazioni comunicano i dati rilevanti ai fini fiscali.

Con l'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore non è più necessaria la compilazione del modello EAS.

Generalmente il modello s'invia soltanto dopo la registrazione dei documenti per la costituzione dell'associazione.

È necessario il rinvio solo nel caso in cui si proceda nuovamente alla registrazione dello statuto, se questo viene modificato; in questo caso la scadenza è il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le modifiche.